martedì 4 settembre 2007

Reverse Charge sulla cessione di fabbricati strumentali

Wow. Che argomentino!
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Già il reverse charge è stata una bella mappazza da digerire, e non è detto che tutti ci siano riusciti ancora, ed ora si aggiungono tasselli nuovi.
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Dal 1 Ottobre 2007, secondo il Decreto del 25/05/2007, viene individuata una nuova operazione a cui applicare il RC, e riguarda le "cesssioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all'art. 10, primo comma, n. 8/ter, lettera d del DPR 633/72".
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L'Italia ha recepito la norma comunitaria, art 199.
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Quindi il RC si applica a fabbricati o porzione di fabbricati strumentali per le quali il cedente opta per l'imponibilità Iva invece dell'esenzione (art. 1o, punto 8 DPR 633/72).
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Quindi, in sostanza, dal 1 Ottobre 2007 l'impresa che cede emette la fattura senza IVA (art. 17)
Chi acquista, soggetto o titolare di Partita Iva deve integrare la fattura (con aliquota e imposta) e registrare il documento nel registro acquisti e fatture emesse.
Intanto, se sono già stati fatturati acconti pre 1 ottobre 2007, la nuova norma non li riguarda.
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Chi è interessato?
In sostanza sono solo le imprese di costruzione per le cessioni oltre i 4 anni e le imprese di compravendita o locazione.
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... ricordando che, se si sbaglia e si emette fattura art. 17 e poi la cessione è soggetta, c'è la sanzione del Decreto Legislativo 471/1997 dal 100 al 200% dell'imposta relativa all'imponibile (su queste cifre) ...
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E poi qualcuno si meraviglia ancora che mi piacesse arrampicare in montagna ...

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