venerdì 27 febbraio 2009

Nuovo sito di studio

Rullo di tamburi .....
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Ne sono estremamente orgogliosa: potrà piacere o meno ma è esattamente come lo volevo, con l'epitrocoide che si disegna e che spiega un po' il suo significato, con la foto "original by Palmasco", che su quella foto ci sarebbe materiale per un bel racconto, con le poche e necessarie cose che volevo dire su di me.
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E poi, uno dei link, è sempre per questo blog, il mio quaderno di appunti per la professione.
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I credits e, soprattutto, i grazie:
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A Palmasco, per la bellissima foto che mi rappresenta come poche nella vita.
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A Lele Palimento (Lelino per gli amici e i tifosi del Como), che ha saputo interpretare i miei pensieri scritti in una mail striminzita, e realizzare il sito esattamente come era nella mia (complicatissima) testolina.

Non valgono le fatture via fax

Fatture solo in originale. Quelle che ci si fa mandare via fax non valgono. E se si registrano il fisco può legittimamente recuperare le imposte.
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Praticamente un mezzo terremoto.
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Tutto nella sentenza del 25.02.2009, la numero 4502 della Corte di Cassazione, ben spiegata in questo articolo di Italia Oggi.
Tutto è perduto?
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Mi piace ricordare che, anni fa un uomo di diritto mi disse: "Si ricordi che la Cassazione è come un armadio pieno di cravatte: se ne trova sempre una che va bene per l'occasione".
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Non ci resta che cercare...

martedì 24 febbraio 2009

Nuovi controlli per i circoli privati

A chi si applica:
1. associazioni, sportive e non, prive di personalità giuridica di cui agli artt. 36 e
seguenti del codice civile;
2. associazioni, sportive e non, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
3. società sportive di capitali o cooperative, costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
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Non si applica a:
Enti non commerciali diversi da quelli costituiti in forma associativa e le O.N.G. (organizzazioni non governative), già sottoposte a monitoraggio da parte del Ministero degli esteri.
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Limiti temporali:
nessuno, la norma si applica a tutte le associazioni, costuitite prima e dopo l'entrata in vigore della legge (29 novembre 2008)
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Cosa succede:
ci sono nuovi adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione della norma:
a) occorre avere il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
b) occorre trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali “mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate” che indicherà anche tutte le istruzioni per compilazione e consegna (io, questo modello, non l'ho ancora visto, però...).
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Fare attenzione a:
distinzione tra attività commerciale e istituzionale, alla classificazione e alle clausole statutarie che devono essere necessariamente inserite nei relativi atti costitutivi o statuti (che devono essere fatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) da parte delle associazioni che intendono fruire dei benefici fiscali (comma 8, arti. 148 TUIR)
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Normativa:
Art. 30 del D.L. 185/2008 (Decreto anti-crisi): “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.

Tassa annuale vidimazione libri sociali per il 2009

Che poi non è cambiato quasi nulla della "tassa società" rispetto all'anno scorso, se non che si indica 2009 sulla delega e che il ravvedimento costa meno.
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Quando si paga: il 16 marzo 2009.
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Chi deve pagarla: Spa, Srl, Sapa, Soc. consortili a responsabilità limitata, Aziende speciali e consorzi tra enti locali (D.Lgs. 142/90) in quanto dotati di fondo di dotazione.
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Non la pagano: le società di capitale dichiarate fallite, i consorzi non costituiti in forma consortile, società cooperative e di mutua assicurazione.
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Quanto si paga:
- Euro 309,87 per i soggetti con capitale (o fondo di dotazione) inferiore o uguale al 1 gennaio a un miliardo delle vecchie lire ovvero Euro 516.456,90 (ma c'è qualcuno che se le ricorda a memoria queste "impossibili" cifre?);
- Euro 516,46 per gli stessi che però superano il miliardo di vecchie lire.
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Come si paga:
Modello F24 - codice 7085 - anno 2009.
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Sanzioni:
Sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, con un minimo di Euro 103,29 (art. 13 d.lgs n. 472/1997 e art. 8, comma 1, lett. a) d.lgs. 473/1997.
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Ravvedimento operoso:
Si paga con modello F23 Causale SZ, codice tributo 678T
-Entro trenta giorni dalla scadenza: interessi legali del 3%, sanzione pari a 1/12 dell'imposta (Euro 309.87 x 1/12 = Euro 25,82)
- Dopo i trenta giorni dalla scadenza, ed entro un anno: interessi legali del 3%, sanzione pari a 1/10 dell'imposta (Euro 309,87 x 1/5 = Euro 30,99).
(sanzioni aggiornate con manovra anticrisi (art. 16 DL 185/08 in vigore dal 29.11.2008)

Abolizione del Libro Soci per le società a responsabilità limitata

Scadenza: 30 marzo 2009
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A chi si applica:
Unioncamere nella nota 11.02.2009 ha precisato che la disposizione in esame si applica alle società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata, ma non ad altre forme giuridiche quali ad esempio le società cooperative a responsabilità limitata.
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Cosa bisogna fare:
Il comma 12-undecies dell’art. 16 del D.L. 185/2008 introdotto dall’art. 1 della Legge di conversione, prevede espressamente che
12-undecies . Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».
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In parole povere:
gli Amministratori di società a responsabilità limitata (comprese le società consortili a responsabilità limitata) devono presentare al Registro delle Imprese apposita comunicazione, in via telematica, riportante le generalità dei soci (incluso l’indirizzo di residenza) nonché le quote sottoscritte e versate.
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Sanzioni:
Presentare la prativa in ritardo comporta il pagamento, oltre che a bolli e diritti di segreteria, anche di sanzioni in capo a tutti gli Amministratori della Società (come previsto dall'art. 2630 CC).
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Normativa di riferimento:
Articolo 16 commi da 12 quater a 12 undecies della Legge 28.1.2009 n. 2 (di conversione al D.L. 29.11.2008 n. 185), pubblicata sulla G.U. 28/01/2009 n. 22
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Articoli del Codice Civile Modificati:
art. 2470, 2471, 2472, 2478 e 2478 bis del Codice Civile.
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Modifiche all'interpello

... ma solo per le imprese di più rilevante dimensione.
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La circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009, si trova sul sito dell'Agenzia delle Entrate, clikkando qua.

mercoledì 18 febbraio 2009

Il decreto anti-crisi ci sta mettendo in crisi ...

E mi riferisco a questo:
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Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese...
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
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Cosa significa? Che "letteralmente" o si fa la contabilità "a mano" oppure le scritture tenute in modo informatico devono essere sottoposte a marcatura temporale ogni tre mesi? Significa che dopo aver abolito la vidimazione iniziale e quella annuale ora si passa, di botto, alla vidimazione trimestrale? No, perchè il titolo "Riduzione dei costi alle imprese" allora è sbagliato ...
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C'è stato un intervento del Cndcec con il comunicato stampa del 9.02.9009, ma da allora si aspettano risposte.
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In ogni caso, la mia modesta opinione è che una norma che voleva essere scritta per la dematerializzazione delle scritture contabili e quindi per la "conservazione" sia andata a sovrapporsi a quella del Codice Civile sulla "tenuta e formazione" dei libri contabili, creando una pericolosa confusione.
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Speriamo qualcuno ci spieghi ...

martedì 17 febbraio 2009

Videointervista a La Provincia di Como /3

Prosegue la mia bella esperienza con "La Provincia di Como" e le videointerviste.
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In questa terza parliamo di social network ma non di Facebook, nel caso specifico di Linkedin e Ning.
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Per vedermi si clikka qua .

domenica 15 febbraio 2009

Modello Unico Mini

Il modello Unico Mini è una delle news di quest'anno.
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Risolve, secondo me, un "unico" problema, quello di chi ha, più o meno, le stesse caratteristiche di chi presenta il 730 ma non ha un sostituto d'imposta.
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In effetti sono altre le casistiche risolte da questo modello, ma la mia sensazione è che siano davvero residuali, e che, in certi casi, l'intervento di un commercialista o comunque di un centro di assistenza fiscale autorizzato sia necessario.
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Ci si trova di fronte a meno pagine di istruzioni da leggere (24 del Mini contro 126 per il solo primo fascicolo di Unico) e ad una modulistica meno complicata (mentre lo scrivo mi chiedo se ne sono davvero convinta...), resta però il fatto che con il modello Mini occorre quanto meno procedere con la liquidazione delle imposte e al versamento da parte del contribuente.
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Nessuna "corsia preferenziale" pare essere accordata a chi presenta questo modello invece dell'Unico ordinario (un esempio potrebbero essere i rimborsi accelerati), per "farsi da sè il Mini" occorre già avere competenze specifiche nel campo del software e capirne qualcosa anche di redditi., anche se credo verranno messi a disposizione dall'Agenzia programmini software scaricabili gratuitamente che agevolino nella compilazione.
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Le istruzioni dicono chiaramente chi può presentare questo modello.
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Vedremo, a consuntivo, quanto sarà costata questa operazione all'Agenzia e quanti, effettivamente, ne avranno usufruito.
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Sono pessimista, ma questa è una mia opinione.

venerdì 13 febbraio 2009

Trasferimenti erariali anno 2009

Sono visualizzabili clikkando qua, gli importi relativi al 2009 con la relativa nota metodologica.
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(riferimento Preventivo 2009 per Enti).

mercoledì 11 febbraio 2009

Comunicazione annuale IVA

Scadenza: 2 marzo 2009 (perchè il 28 febbraio 2009 cade di sabato).
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Riferimento di legge:
Decreto n. 2008/5838 - Circolare ministeriale 6/2002 - Circolare n. 98 del 17 maggio 2000 e n. 113 del 31 maggio 2000 - art. 8-bis DPR 322 del 22/07/1998
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Chi deve presentarla:
sempre le società di capitali e le società di persone; per le persone fisiche l'obbligo c'è solo se il volume d'affari del 2007 ha superato Euro 25.822,84.
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Sanzioni:
se la dichiarazione è omessa o se i dati sono completi o inesatti la sanzione va da 258 a 2.065, ma non si può fare nè il ravvedimeto operoso, nè la spedizione integrativa nei 90 giorni successivi.
E' una dichiarazione che non ha natura fiscale, perchè è fatta ai fini dati UE e non si può fare la dichiarazione integrativa.
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Principali esclusioni:
persone fisiche con volume d'affari inferiore a Euro 25.822,34; impresa individuale che ha dato in locazione l'unica azienda; chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti; soggetti esonerati dagli adempimenti Iva per la Legge 398/2001; attività esonerate ai sensi art. 74, comma 6, con Iva forfettaria; produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7000 Euro; soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
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La news - Regime dei Minimi:
i contribuenti sono esclusi dall'invio della Comunicazione annuale dati Iva, salvo il caso in cui abbiano la "decadenza retroattiva", ovvero abbiano superato il tetto ricavi massimi di Euro 30.000 per più del 50%).
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Come si presenta: in telamatico con le solite modalità..
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Modelli e istruzioni ministeriali: sul sito dell'Agenzia delle Entrate, clikkando qua.

lunedì 9 febbraio 2009

COMUNICATO INTERNET SOCIETY (ISOC ITALIA) IN MERITO A ART. 50-bis DEL D.D.L 733 SULLA SICUREZZA PUBBLICA

Sono una associata di Isoc, di cui seguo tutti i ragionamenti attraverso forum e mailing list, dove persone di cui ho apprezzato l'enorme competenza discutono dei temi legati allo sviluppo della rete.
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Aiuto poco, ma il minimo che possa fare è riportare il comunicato riguarto il già famoso articolo 50-bis DEL D.D.L 733 SULLA SICUREZZA PUBBLICA, di cui condivido pienamente tutti i contenuti.
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Il testo:
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ISOC Italia, vista la recente stesura del DDL 773 sulla Sicurezza Pubblica già approvato dal Senato della Repubblica, segnala l'incompatibilità fra il Sistema Internet e l'art.50 bis DDL 733 "Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet". Per il Sistema Internet è infatti tecnicamente impossibile "l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine [cfr DDL 733]".
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ISOC Italia contesta ancora una volta un tentativo di regolamento per Internet predisposto in completa assenza di conoscenze sulle materie inerenti il sistema stesso. Gli appositi strumenti di filtraggio richiamati l'art.50-bis del DDL 733 in oggetto NON esistono e NON esiste una tecnologia per implementarli.
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Solo i "colpevoli" possono essere perseguiti e non il "canale di comunicazione": in Internet è ampiamente riconosciuto che la soluzione di problemi come questi che creano allarme sociale è assai complessa e non può risolversi con interventi di legge da parte di singoli governi; essa consiste piuttosto nello sviluppo di pratiche di cooperazione più efficaci per la repressione dei crimini, associate a campagne di educazione degli utenti della rete. ISOC ritiene che si debbano perseguire le attività illecite ed i reati, non il "mezzo" Internet.
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ISOC Italia è fiduciosa che sarà compreso il senso di questa sua segnalazione ispirata dall'esigenza di rappresentare il pericolo di un intervento di sola immagine che NON modificherà l'effettiva repressione dei colpevoli. Una qualsiasi legge che preveda il filtraggio in Internet non può essere applicata efficacemente e, qualora si cerchi di osservarla, non si fa altro che aumentare la discriminazione tra gli utenti che riusciranno comunque ad aggirare l'ostacolo ed i meno esperti. Chiunque affermi o proponga il contrario, nega lo stato dell'arte o si limita a rappresentare una visione parziale od accomodante della realtà.Questi problemi di definizione di regole toccano diversi aspetti tecnici, tanto che è riconosciuta a livello globale la necessità di interazione fra il Legislatore e il mondo tecnico della Rete.
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ISOC Italia rinnova la propria disponibilità ad essere ascoltata dalle Istituzioni per contribuire ad una migliore comprensione di Internet in tutti i suoi aspetti. [lunedì, 9 febbraio 2009]
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Tale comunicato rappresenta la sintesi delle riflessioni, espresse e condivise da esperti informatici e giuridici di ISOC Italia, in merito al DDL in oggetto e basate sullo studio e sull'applicazione di standard internazionali per la gestione dei protocolli trasmissivi di Internet.
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L'Internet SOCiety (ISOC) è l'organizzazione internazionale di supporto alla Rete Internet: essa promuove lo sviluppo e la crescita di Internet a partire dal 1992, ed oggi partecipa con impegno al processo globale di definizione della governance dell'Internet del futuro.
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venerdì 6 febbraio 2009

Studi di settore: la segnalazione per chi è in crisi.

Sul sito della Sose (Società per gli studi di settore), è stato pubblicato il questionario per segnalare (in via telematica) i problemi che si stanno riscontrando per diminuzione del lavoro, risultati disastrosi nei saldi di fine stagione, chiusure straordinarie dei punti vendita, insomma una specie di monitoraggio sulla crisi in atto.
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Si può compilare entro il 5 marzo 2009, anche se, avvisano, prima si fa e meglio è.
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Potrà essere compilato anche in forma anonima e servirà per applicare i correttivi agli studi di settore per l'anno 2008.
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Non serve per esentare il singolo contribuente, è solo una raccolta di dati a livello aggregato per determinare gli studi di settore di tutti in modo, si spera, più equo.
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domenica 1 febbraio 2009

Videointerviste

Tra i miliardi di impegni che sono riuscita a ritagliarmi in questi ultimi tempi, anche due videointerviste per il sito del quotididiano comasco "La Provincia di Como", in cui parlo, in modo estremamente semplice e divulgativo (o almeno lo spero), di rete e nuove tecnologie.
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Verso la soppressione del Libro Soci

Lo dico subito: al funerale del Libro Soci probabilmente non ci sarà nessuno, e soprattutto nessuno piangerà la dipartita.
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In ogni caso, il Decreto Anti Crisi, all'articolo 16 (D.L. 185/2008 convertito definitivamente il 27.1.2009) comporta che a partire dal 27 marzo 2009 (devono passare i 60 giorni dalla data di conversione), le srl non saranno più obbligate a tenere ed aggiornare il Libro soci.
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L'unica fonte per la verifica della titolarità delle quote sarà il Registro Imprese presso la Cciaa.
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Le novità si applicano solo per le srl, e non per le SpA.

Rimborso credito Iva 2008

Dal 2 febbraio 2009 si può presentare presso il Concessionario della Riscossione, competente territorialmente, la domanda per il rimborso Iva relativo all'anno 2008.
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