A chi si applica:
1. associazioni, sportive e non, prive di personalità giuridica di cui agli artt. 36 e
seguenti del codice civile;
seguenti del codice civile;
2. associazioni, sportive e non, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
3. società sportive di capitali o cooperative, costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
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Non si applica a:
Enti non commerciali diversi da quelli costituiti in forma associativa e le O.N.G. (organizzazioni non governative), già sottoposte a monitoraggio da parte del Ministero degli esteri.
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Limiti temporali:
nessuno, la norma si applica a tutte le associazioni, costuitite prima e dopo l'entrata in vigore della legge (29 novembre 2008)
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Cosa succede:
ci sono nuovi adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che rientrano nel campo di applicazione della norma:
a) occorre avere il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
b) occorre trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali “mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate” che indicherà anche tutte le istruzioni per compilazione e consegna (io, questo modello, non l'ho ancora visto, però...).
a) occorre avere il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria;
b) occorre trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali “mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate” che indicherà anche tutte le istruzioni per compilazione e consegna (io, questo modello, non l'ho ancora visto, però...).
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Fare attenzione a:
distinzione tra attività commerciale e istituzionale, alla classificazione e alle clausole statutarie che devono essere necessariamente inserite nei relativi atti costitutivi o statuti (che devono essere fatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) da parte delle associazioni che intendono fruire dei benefici fiscali (comma 8, arti. 148 TUIR)
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Normativa:
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Normativa:
Art. 30 del D.L. 185/2008 (Decreto anti-crisi): “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.
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