Scadenza: 30 marzo 2009
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A chi si applica:
Unioncamere nella nota 11.02.2009 ha precisato che la disposizione in esame si applica alle società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata, ma non ad altre forme giuridiche quali ad esempio le società cooperative a responsabilità limitata.
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Cosa bisogna fare:
Il comma 12-undecies dell’art. 16 del D.L. 185/2008 introdotto dall’art. 1 della Legge di conversione, prevede espressamente che
12-undecies . Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci».
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In parole povere:
gli Amministratori di società a responsabilità limitata (comprese le società consortili a responsabilità limitata) devono presentare al Registro delle Imprese apposita comunicazione, in via telematica, riportante le generalità dei soci (incluso l’indirizzo di residenza) nonché le quote sottoscritte e versate.
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Sanzioni:
Presentare la prativa in ritardo comporta il pagamento, oltre che a bolli e diritti di segreteria, anche di sanzioni in capo a tutti gli Amministratori della Società (come previsto dall'art. 2630 CC).
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Normativa di riferimento:
Articolo 16 commi da 12 quater a 12 undecies della Legge 28.1.2009 n. 2 (di conversione al D.L. 29.11.2008 n. 185), pubblicata sulla G.U. 28/01/2009 n. 22
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Articoli del Codice Civile Modificati:
art. 2470, 2471, 2472, 2478 e 2478 bis del Codice Civile.
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