La prima "ultima" notizia è che si va al 20 Ottobre 2007 (meno male ...).
Le altre novità, dalla circolare Assonime 51/2007:
- se rivendo auto con Iva detratta al 40%, mi spetta una corrispondente riduzione della base imponibile;
- per individuare gli acquisti per il rimborso devo fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (è invece irrilevante quella di registrazione negli acquisti);
- per le imposte sui redditi, la tassazione a forfait del 10% non elimina ogni impatto fiscale del rimborso. Nel modello Unico 2008, infatti, si dovrà considerare che una parte degli ammortamenti stanziati non è deducibile, essendo venuta meno una quota del costo su cui essi sono calcolati.
- per la rivendita di auto, problema principale per la richiesta di rimborso, Assonime ritiene indispensabile un chiarimento ufficiale (le istruzioni prevedono l'applicazione dell'Iva sull'intero prezzo, anche in caso di detrazione al 40 per cento)
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