martedì 16 ottobre 2007

Reverse charge e Enti locali

Dal 1 ottobre 2007, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del DMEF 25 maggio 2007, viene introdotto il meccanismo del reverse charge anche in particolari cessioni di fabbricati.
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Semplificando al massimo avremmo due ipotesi:
a) cessioni di fabbricati strumentali da parte di imprese costruttrici o che hanno fatto interventi di recupero (art. 31 lett c,d,e per intenderci) operate dopo quattro anni dall'ultimazione dei lavori;
b) cessioni di fabbricati strumentali realizzati da qualsiasi altra impresa costruttrice, incluse immobiliari, o esercenti arti o professioni.
Anche gli Enti locali devono prestare attenzione, sia nel caso in cui siano
- venditori: se è immobile strumentale per il quale è possibile esercitare l'opzione per l'imponibilità (si escludono quindi le vendite ai privati, sogg. prorata non superiore a 25% e altri enti pubbici in veste istituzionale) ed emettere la fattura con l'indicazione dell'assoggettameto a reverse charge
- acquirenti: se in regime di impresa, che quindi deve comunicare all'impresa l'opzione di imponibilità che comporta gli obbighi conseguenti al regime di reverse charge (integrazione fattura, doppia registrazione acquisti vendite, inserimento nelle liquidazioni del periodo, riepilogo in dichiarazione annuale). Ovvio che se gli enti locali agiscono in sede istituzionale non hanno opzione di imponibilità ma obbligo, essendo equiparati ai consumatori finali.

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