venerdì 25 gennaio 2008

Contribuenti minimi /4 - La rettifica della detrazione Iva

Sempre più perplessa, ma questa è solo una MIA opinione, vado a leggermi la norma che dice che i contribuenti, che aderiscono al nuovo regime dei minimi dall'1/1/2008, devono operare la rettifica della detrazione Iva (come previsto dall'art. 19-bis 2 DPR 633/72) per restituire all'Erario l'Iva già detratta in anni precedenti.
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In pratica la regola dice che, quando una attività Iva cambia il proprio regime, e in questo caso un contribuente ordinario che diventa "minimo" passa da una condizione in regime Iva a una di operazioni fuori campo Iva (come dice l'art. 1, comma 100 della Finanziaria 2008), deve "restituire una certa parte di Iva che aveva già recuperato, ovvero:
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- verificare quali sono i beni e i servizi ancora in azienda al 31/12/2007, quindi i beni strumentali, ammortizzabili e non, ma non quelli di valore anche inferiore a Euro 516.46;
- preparare un prospetto con tutto l'elenco e la valorizzazione dei beni e della relativa Iva (per i beni strumentali calcolata in quinti - o decimi se beni immobili -)
- versare l'Iva che ne deriva in unica soluzione oppure in cinque rate costanti, ma senza interessi (prima o unica rata scandenza 17 marzo 2008);
- evidenziare il conteggio in dichiarazione Iva 2008 (rigo VA45)
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Ditemi tutto ma non che è un regime semplice, solo per come sta partendo, con queste complicazioni e quelle sulle ritenute d'acconto. Non dimentichiamoci che se per disgrazia si dovesse superare il limite di Euro 30.000 in corso d'anno occorrerà un bel lavoro per "recuperare tutto dall'inizio", e lasciamo perdere cosa succederebbe in caso di accertamento ...
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Considerazione finale di contorno: non pensate che con tutto questo lavoro intorno caleranno di molto le parcelle dei commercialisti ...
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Update del 6 marzo 2008: per quelli meno pratici nelle ricerche il codice si trova clikkando qui

6 commenti:

Anonimo ha detto...

ciao,
io esco proprio adesso dai 3 anni di regime agevolato...tutto questo discorso di riversare l'iva recuperata vale anche per me?
inoltre da 3 anni ho praticamente sempre avuto un solo committente e con quello sono sicura non supererò i 30.000 euro. se ne affaccia tuttavia un secondo e non ho idea di quanto potrò fatturare considerando anche il nuovo...io avevo sentito che il cambio di regime all'interno dello stesso anno avviene solo se si superano i 30.000 euro del 50%, quindi i 45.000...ho capito male?
un ultima domanda, se io emetto fattura col nuovo regime non prendo l'IVA e non la scarico nemmeno, ma se mi avvalgo di collaboratori che emettono fattura a me e includono l'IVA io gliela devo pagare, pur non prendendola di mio...COME FUNZIONA? se è così è una fregatura, no?
grazie, serena

Anonimo ha detto...

L'effetto disincentivante per la mancata detraibilità dell'IVA é notevole, in particolare per i contribuenti che non hanno costi ridottissimi. Il contribuente é inoltre tenuto a versare di propria tasca e non piu' trimestralmente l'IVA intracomunitaria senza nessuna detraibilità dalle vendite. Inoltre non si vede tutto questo risparmio della gestione contabile dato che va tenuto conto sempre degli ammortamenti, dei problemi di plusvalenze, degli eventuali acquisti e vendite intracomunitarie dificcilmente fattibili da tutti senza il supporto di un commercialista. Facendo un semplice conto sull'IVA, un contribuente che fattura 25.000 Euro e ha costi per strumenti, materiali e consumi di 8.000 Euro paga 1.600 Euro di IVA non detraibile, e risparmia con la detrazione sull'imponibile solo il 20% cioé 320 Euro. Cio' comporta un incremento di tassazione pari a circa 1.300 Euro, cioé quasi il 10%. BELL'AIUTO PER LE MICROIMPRESE!

Anonimo ha detto...

E' uscita una nuova circolare http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2008/01/circ7e_280108.pdf?cmd%3Dart
da quello che dice se uno esce dal regime deve scorporare l'IVA dai compensi percepiti( quindi su cui i clienti non l'avevano pagata) e così l'IVA diventa realmente un costo.
Bello no?

Anonimo ha detto...

L'obbligo di applicare la ritenuta è secondo me la fregatura maggiore, anche perchè tale obbligo deriva da un buco nella legge: se è una imposta sostitutiva dell'irpef, perchè devo subire una ritenuta irpef? E' poi pacifico che le ritenute subite diventino un credito...ci mancherebbe! Il mio problema invece è un altro: con quale codice si versa la rettifica dell'iva?

ciccio ha detto...

il codice per il versamento iva relativo alla rettifica della detrazione per il passaggio al regime dei minimi è stato approvato il 6 marzo con risoluzione n. 80/E ed è il seguente: 6497 denominato "iva derivante da rettifica della detrazione per i contribuenti minimi..........

Elena Trombetta ha detto...

@ciccio: è tutto spiegato nel link che si raggiunge clikkando dopo update ;)