giovedì 28 febbraio 2008

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Che poi in gergo la chiamiamo "tassa società".
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Quando si paga:
sarebbe il 16 marzo 2008, che è in domenica, quindi si va al 17 marzo 2008.
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Chi deve pagarla:
Spa, Srl, Sapa, Soc. consortili a responsabilità limitata, Aziende speciali e consorzi tra enti locali (D.Lgs. 142/90) in quanto dotati di fondo di dotazione.
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Non la pagano: le società di capitale dichiarate fallite, i consorzi non costituiti in forma consortile, società cooperative e di mutua assicurazione.
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Quanto si paga:
- Euro 309,87 per i soggetti con capitale (o fondo di dotazione) inferiore o uguale al 1 gennaio a un miliardo delle vecchie lire ovvero Euro 516.456,90 (ma c'è qualcuno che se le ricorda a memoria queste "impossibili" cifre?);
- Euro 516,46 per gli stessi che però superano il miliardo di vecchie lire.
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Come si paga:
Modello F24 - codice 7085 - anno 2008
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Sanzioni:
Sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima, con un minimo di Euro 103,29 (art. 13 d.lgs n. 472/1997 e art. 8, comma 1, lett. a) d.lgs. 473/1997.
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Ravvedimento operoso:
Si paga con modello F23 Causale SZ, codice tributo 678T
-Entro trenta giorni dalla scadenza: interessi legali del 3%, sanzione pari a 1/8 dell'imposta (Euro 309.87 x 1/8 = Euro 38,73)
- Dopo i trenta giorni dalla scadenza, ed entro un anno: interessi legali del 3%, sanzione pari a 1/5 dell'imposta (Euro 309,87 x 1/5 = Euro 61,97).

8 commenti:

Melina2811 ha detto...

Ciao e buona domenica. Maria

Anonimo ha detto...

Non la pagano le società di persone snc, sas e imprese individuali?

Elena Trombetta ha detto...

@maga: no, non la pagano

serena ha detto...

Bisogna scrivere qualcosa nel campo "rateazione" del modello F24?

Elena Trombetta ha detto...

@serena: no nulla (i riferimenti li trovi nel mio post del 29/12/2007)

Anonimo ha detto...

La specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali (precedentemente stabilita nella misura del 10% entro 30 gg e del 20% oltre 30gg dall'art.9 comma 3 DPR n.641/72) non è più riproposta dopo la modifica introdotta dall'art. 8 Dlgs 471/97. Pertanto vale la regola generale in materia di omessi/tardivi pagamenti contenuta nell'art. 13 comma 2 D.Lgs 471/97 in base al quale la sanzione è pari al 30% dell'importo dovuto.

Anonimo ha detto...

Anonimo,
mi dai qualche dettaglio in più sulla prevalenza del D.Lgs. 471/97? Anche sul sito dell'ADE ho trovato un articolo (vecchio del 2006) dove ribadisce la sanzione al 100% dell'imposta per versamenti entro 30 gg.
Mi piacerebbe saperne di più.
Grazie

Elena Trombetta ha detto...

sulle sanzioni per ravvedimento operoso resto del mio parere, nonostante il commento dell'anonimo