sabato 9 febbraio 2008

Autovetture e deducibilità dai redditi

Per stare "dove l'acqua è bassa", con le deduzioni dei costi delle autovetture mi riepilogo le principali regole:
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La norma è l'articolo 164 del Tuir.
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Il riferimento per capire di che cosa si sta parlando (se ci fossero dubbi) è il D. Lgs 285/98 che poi è il Codice della Strada e si guarda lo specifico articolo per ogni tipologia. Quindi:
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Per le autovetture (art. 54, comma 1, lett. a) per gli autocaravan (lettera m, comma 1 art. 54: per i motocicli (art. 53, comma 1) e per i ciclomotori (art. 52).
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La deducibilità dei costi dell'autovettura o del "finto autocarro", per i redditi, nell'anno di imposta 2007, quello che stiamo chiudendo nelle dichiarazioni, diventa:
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per le imprese e i professionisti al 40%, in caso di uso promiscuo al 90%, per gli agenti l'80%.
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E me lo segno qua fino sperando che non cambi ancora (che io non gli sto più dietro ... ).
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Se poi l'autovettura è strumentale all'attività propria è tutta un'altra cosa, ma salvo i casi specificati dalla norma, credo sarà difficile poter dimostrare questo caso, quindi, per ora, lo lascio lì.

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