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In pratica:
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1) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
1) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
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2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La
deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La
deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
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