giovedì 2 luglio 2009

Posta Elettronica Certificata - Appunti sparsi

Lascio qua due appunti sparsi per una ricerca che sto preparando. Restano di pro memoria per me, e per chi passa, sperando in qualche scambio di opinione costruttivo.
Per capirsi: La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.
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Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.
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Nello specifico: Articolo 16, commi da 6 a 9:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo

Scadenze:

Immediato, quindi già in corso: Pubbliche Amministrazioni
29.11.2008 - Nuove imprese societarie che devono fornirsi di Pec all'atto dell'iscrizione
29.11.2011 - Imprese societarie già iscritte alla data del 29.11.2009
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29.11.2009 - Obbligo per i professionisti di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza

Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.

La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.

Caratteristiche:

E' garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
In caso di contenzioso è garantita l'opponibilità a terzi del messaggio.
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Cosa vuol dire "certificata":
Il gestore del servizio rilascia al mittente una serie di ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Nelle ricevute è inserito un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni certificate.

In caso di errore in qualsiasi fase del processo è fatto obbligo ai gestori di inviare appositi avvisi.

La traccia informatica delle operazioni resta conservata dal gestore per 30 mesi e consente la riproduzione delle ricevute con lo stesso valore legale.

C'è inoltre la garanzia dell'identità del mittente e del destinatario che vengono certificati dagli enti gestori della Pec.

Vantaggi della Pec:

- Semplicità di archiviazione, senza necessità di utilizzo di archivio cartaceo;
- Semplicità di ricerca, nell'ambito dell'archivio informatico;
- Possibilità di inviare qualsiasi formato elettronico con le garanzie fornite dalla Pec;
- La Pec si consulta ovunque, è sufficiente una connessione e un qualsiasi computer;
- Sostituzione della posta cartacea nei rapporti con clienti, fornitori e terzi, soprattutto in grosse aziende dove il canale postale è particolarmente elevato;
- vantaggio economico per la diminuzione dei costi relativi al materiale, alle spese postali, archiviazione e risorse umane;
- convocazioni di assemblee, consigli ed eventuali riunioni;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle gare di appalto;

Chi può emettere la Posta Elettronica Certificata:

Qua il link all'elenco dei gestori riportato dal sito del Cnipa.

Abitudini da cambiare:

Le mail ricevute nella casella di Posta Elettronica Certificata hanno valore legale. Dalla data in cui vengono rievute decorrono i termini di notifica.
E non si può dire che la posta non è stata ricevuta solo perchè non è stata letta.
Sarà necessario pertanto verificare almeno quotidianamente i messaggi pervenuti, o, eventualmente, chiedere al fornitore di Pec di attivare uno di quei sistemi di alert (per esempio l'invio di un sms) che agevoli in questo compito.

Difetti:

La Pec ha inglobato tutti i difetti della raccomandata con ricevuta di ritorno: certifica l'invio, certifica l'avvenuta consegna ma non certifica i contenuti del messaggio.
La Pec non è uno standard internazionale ma un insieme di regole italiane

Come distinguo un messaggio di posta normale da uno di Posta Elettronica Certificata?

Il messaggio mi arriva all'interno di una Busta di Trasporto, un messaggio che contiene il messaggio originale; contiene i dati di certificazione del gestore, la firma del gestore, la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto.

1 commento:

Felter Roberto ha detto...

Nell'ultimo periodo ho collaborato con un rivenditore di PEC, su molti aspetti e problematiche. Mi farebbe piacere parlarne anche con te.