Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo
Scadenze:
Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.
Caratteristiche:
In caso di contenzioso è garantita l'opponibilità a terzi del messaggio.
Nelle ricevute è inserito un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni certificate.
La traccia informatica delle operazioni resta conservata dal gestore per 30 mesi e consente la riproduzione delle ricevute con lo stesso valore legale.
C'è inoltre la garanzia dell'identità del mittente e del destinatario che vengono certificati dagli enti gestori della Pec.
Vantaggi della Pec:
Chi può emettere la Posta Elettronica Certificata:
Abitudini da cambiare:
Difetti:
Come distinguo un messaggio di posta normale da uno di Posta Elettronica Certificata?
1 commento:
Nell'ultimo periodo ho collaborato con un rivenditore di PEC, su molti aspetti e problematiche. Mi farebbe piacere parlarne anche con te.
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