giovedì 15 maggio 2008

Acquisto schede telefoniche

Dal punto di vista di chi le acquista, dal 1 aprile 2008, se l'acquirente è un soggetto Iva (ha la Partita Iva, insomma) deve dichiarare al rivenditore di agire nell'esercizio di impresa, arte e professione (insomma deve dirgli che ha la Partita Iva) e farsi rilasciare, insieme alle schede telefoniche acquistate, un documento che dichiari l'identià di ch iha assolto l'Iva a monte.
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Nel solo periodo transitorio, dal 1 aprile al 31 agosto 2008, sarà sufficiente farsi rilasciare un documento in cui il rivenditore attesti di avere eseguito l'inventario .
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Sanzioni previste:
20% del corrispettivo della cessione non documentata
elevata al 40% per il cedente, se esistono dichiarazioni non veritiere con possibilità, in caso di reiterazione, di sospendere la licenza o l'autorizzazione dell'attività svolta.
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Nota: la ricarica effettuata tramite banca non ha tutti questi obblighi ....
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Riferimento:
art. 74, comma 1, lett. d) DOPR 633/72 + Circolare Agenzia Entrate n. 25/E del 25 marzo 2008

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