martedì 5 maggio 2009

Iva esigibile per cassa

Primi appunti:
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Da quando: dal 28 aprile 2009
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Fonte: Decreto del Ministero dell'Economia, datato 26 marzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile
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A chi si applica: soggetti che nell'anno solare precedente hanno avuto un volume d'affari non superiore a 200.000 euro, in caso di inizio attività si fa riferimento al Volume d'Affari previsto. Occorre tenere monitorato durante l'anno il volume d'affari, si può applicare anche a una sola operazione.
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Non si applica: a chi usufruisce di regimi speciali per IVA, e nel reverse charge
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Fattura: deve contenere l'indicazione che si vuole applicare questo meccanismo, per esempio "Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2"
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Tipo di operazioni:solo quelle verso altri soggetti Iva e non verso i privati consumatori
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Varie:
chi riceve la fattura con l'applicazione di questa normativa detrae l'Iva "per cassa" ovvero quando la paga al suo fornitore
entro un anno l'operazione si deve "chiudere" che la fattura sia stata pagata o meno, quindi entro l'anno l'iva va versata (unica eccezione in caso di fallimento o procedure)

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