martedì 29 dicembre 2009
Richiesta visto conformità: si potrà fare con la Pec?
martedì 22 dicembre 2009
La Pec per i Dottori Commercialisti
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Si può scaricare clikkando qua.
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lunedì 21 dicembre 2009
Bilancio Preventivo 2010 - lo schema
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Si trova sul sito del Cndcec, clikkando qua.
Bilancio Preventivo Enti
(letto su Il Sole24Ore del 18.12.2009)
Parasubordinati, dal 2010 si aumenta
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Per collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione diretta e di reversibilità, l’aliquota è al 17% e rimarrà tale anche per il prossimo anno.
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Riferimento: legge 247/07.
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(letto sul Sole 24Ore di ieri 20.12.2009)
martedì 15 dicembre 2009
16 dicembre 2009 - Lutto nazionale della categoria dei Dottori Commercialisti
COMUNICATO STAMPA
Omicidio commercialista a Castrovillari
Il 16 dicembre lutto nazionale della categoria
Il Consiglio nazionale parte civile nel processo
Roma, 14 dicembre 2009 – Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha proclamato il lutto nazionale della categoria per il 16 dicembre, giorno nel quale si celebreranno i funerali di Liberato Passarelli, il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Castrovillari, barbaramente ucciso nel suo studio lo scorso sabato. Una giornata per ricordare l’accaduto in tutte le sedi istituzionali e professionali.
Il presidente Claudio Siciliotti e tutti gli altri 20 membri del Consiglio nazionale, saranno presenti alle esequie. Una riunione straordinaria del Consiglio nazionale è stata inoltre convocata per il 16 dicembre presso la sede dell’Ordine di Castrovillari.
Il Consiglio nazionale annuncia anche che si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio.
“L’omicidio di Liberato Passarelli – afferma Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – oltre a riempirci il cuore di dolore e tristezza, ci impone di far sentire con forza la voce di una categoria lasciata troppo spesso sola e priva di adeguate protezioni a rappresentare le Istituzioni. Come già l’anno scorso Costanzo Iorio, commercialista di Foggia e negli anni scorsi altri colleghi, anche Liberato Passsarelli è stato trucidato solo per aver compiuto fino all’ultimo, con scrupolo e serietà, il suo mestiere. Tutti commercialisti caduti mentre esercitavano la loro funzione di esecutori fallimentari, servendo coraggiosamente lo Stato”.
“Per questi motivi – prosegue Siciliotti – il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili si costituirà come parte civile nel processo che si aprirà a carico dell’assassino di Passarelli. Questo omicidio, come quelli di Costanzo Iorio e di altri commercialisti negli scorsi anni, non può essere archiviato semplicemente come un caso di cronaca locale. Passarelli e i colleghi deceduti in circostanze analoghe sono eroi civili morti per le istituzioni. Esempi di vita la cui memoria, umana e professionale, abbiamo il dovere morale di onorare. Esempi luminosi di come i commercialisti italiani siano quotidianamente e in tanti modi diversi al servizio del Paese”.
Crisi di impresa: convegno di aggiornamento su Second Life
Domani, mercoledì 16 dicembre, alle ore 14.00, nell’Isola Imparafacile e su WEB sarà possibile seguire in diretta dalla CCIAA di Ferrara il convegno "Crisi d'impresa: modelli previsionali e possibili soluzioni"
Si tratta di un’iniziativa dello Studio Multiprofessionale Aequilon in collaborazione con l’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara che vuole offrire alle aziende suggerimenti pratici per affrontare in maniera adeguata questo momento di crisi economica.
Potete trovare il programma qui.
L’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre, alle ore 14.00
Se non potete andare alla CCIAA di Ferrara (in Largo Castello, 10) potrete seguire l’evento in diretta:
--> Su WEB,
domenica 13 dicembre 2009
La Pec per i dottori commercialisti
La Pec per i Dottori Commercialisti:
aspetti normativi e modalità pratiche
I social network per i professionisti:
cosa sono e possibili utilizzi nell’ambito dell’attività professionale
Il convegno si terrà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Centro Sociale “Giovanni Paolo II”
Via Lungomare C. Colombo – Roccalumera –ME.
Informazioni alla Segreteria dell'Odcec di Messina.
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Se sei un lettore di questo blog e partecipi, fatti riconoscere: ne avrei un immenso piacere :)
Cndcec in memoria di Costanzio Jorio
giovedì 26 novembre 2009
Cos'è la Pec - funzionamento - applicazioni pratiche
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Se qualcuno mi legge sul blog e venisse a sentirmi si faccia riconoscere :)
giovedì 19 novembre 2009
Convention Cndcec - 18 e 19 novembre 2009
Lavori di Commissione e Convention: un po' di foto, per chi l'ha visto e per chi non c'era :))
domenica 8 novembre 2009
Modello Eas (per Como e provincia)
Non vuoi correre i rischi, pesanti, che questa compilazione comporta?
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Ti segnalo che AVC e Provincia di Como, mettono a disposizione di tutte le associazioni uno sportello telefonico informativo al numero
da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16.
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martedì 3 novembre 2009
Modello EAS: proroga e altro
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Su Fiscooggi, as usual, un bel sunto
Dedicibilità delle spese sostenute per aggiornamento professionale
Roma, 3 novembre 2009.
L'Ungdcec chiede che venga concessa la piena deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per l'aggiornamento professionale obbligatorio.
Chiede quindi che venga aggiornato l'art. 54 del DPR 917/1986 che, mai rivisto nella parte relativa al sostenimento delle spese per la formazione, è ormai in antitesi rispetto all'impianto generale delle norme che regolamentano l'esercizio delle professioni.
Se da un lato i professionisti iscritti ad un albo devono obbligatoriamente - e giustamente - frequentare corsi di aggiornamento sopportandone le spese, dall'altro lato la disciplina fiscale limita alla metà la deducibilità di tali costi presumendo che siano solo parzialmente inerenti all'attività professionale.
La parziale inerenza di un costo obbligatorio è una contraddizione in termini che in questo eriodo di forte contrazione degli incassi non è più sopportabile dai giovani professionisti che quotidianamente si trovano ad operare per consentire ai clienti il giusto rispetto delle regole.
Il comunicato è pubblicato alla pagina http://www.knos.it/news/vedi.notizia/Notizia-2054 del sito nazionale.
sabato 24 ottobre 2009
Non siamo così (rif. Anno Zero) - Il Comunicato del Cndcec
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Comunicato stampa
SICILIOTTI (PRESIDENTE NAZIONALE), INACCETTABILE DISTORSIONE DEL NUOSTRO RUOLO
Roma, 23 ottobre 2009 – “L'inaccettabile rappresentazione data nella puntata di ieri ad Anno Zero della figura del commercialista ha suscitato l'indignata reazione di moltissimi commercialisti italiani che fin da ieri sera hanno inondato con centinaia di mail, fax e telefonate il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, chiedendo a gran voce di vedere tutelata la propria immagine di cittadini di questo Paese, prima ancora che di professionisti”.
Lo comunica il Presidente del Consiglio Nazionale Claudio Siciliotti.
Nel corso della puntata di “Anno Zero” è stata affidata ad un attore l'interpretazione del ruolo di un commercialista che dà suggerimenti al proprio cliente su come utilizzare lo scudo fiscale per sanare la propria posizione.
"Quello che amareggia profondamente - spiega Siciliotti - non è tanto il contenuto tecnico del filmato, che peraltro meriterebbe una più ponderata verifica, quanto l'approccio che in quel filmato si attribuisce al commercialista: un vero e proprio artefice delle condotte evasive del suo cliente, felice ed addirittura compiaciuto di poter utilizzare nel modo più negativo possibile per lo Stato gli strumenti che quest'ultimo mette a disposizione dei contribuenti italiani".
"I soggetti interessati all'introduzione dello scudo fiscale - continua Siciliotti - erano e sono l'Erario, le banche e coloro che hanno capitali nascosti all'estero e non certo i commercialisti che mai ne hanno sollecitato l’adozione e sempre si sono dichiarati apertamente a favore di una politica di reale contrasto al fenomeno dell’evasione fiscale. I commercialisti – prosegue Siciliotti - si limitano ad applicare con perizia tecnica e senso di responsabilità le leggi che lo Stato emana e lo fanno senza che questo possa significare condivisione o addirittura compiacimento anche quando, come nel caso dello scudo fiscale, determinano quel sacrificio di legalità sul quale non abbiamo mai taciuto tutti i nostri commenti e anche le nostre osservazioni critiche".
"Anche se molti colleghi ce lo chiedono- conclude Siciliotti - non intendiamo intraprendere azioni formali di tutela della nostra immagine professionale, perché vogliamo dare una volta di più un segnale di conciliazione in un Paese in cui la querela è sin troppo facile. Di certo però crediamo che se si vogliono trasmettere davvero ai cittadini le opinioni dei commercialisti italiani sia senz'altro più corretto rivolgersi a chi li rappresenta istituzionalmente piuttosto che a fonti che preferiscono restare anonime, per di più drammatizzate dalla recita di un attore. Confidiamo che di questa disponibilità anche la redazione di “Anno Zero” voglia tenere conto”.
UFFICIO STAMPA – Mauro Parracino – 06.47863327 – 334.3837514 – parracino@cndcec.it
Lavoro accessorio (e pagamento della colf)
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lunedì 19 ottobre 2009
Proroga modello Eas
giovedì 15 ottobre 2009
venerdì 9 ottobre 2009
Cud 2010 - l'Agenzia delle Entrate dialoga ...
mercoledì 7 ottobre 2009
L'innovazione al servizio dei professionisti: il social networking
lunedì 5 ottobre 2009
Modello F23 compilabile
ComUnica
01.10.2009.
giovedì 24 settembre 2009
Si parla di proroga per il modello EAS
sabato 19 settembre 2009
La stampa dei bollati - versione settembre 2009
venerdì 18 settembre 2009
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Indagine sullo stato dell’arte della Pec tra gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli EC
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Si trova qua: vi prego, fate impazzire il contatore dei download ;)
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Ovviamente, poi, sempre qua, mi aspetto i commenti!
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lunedì 14 settembre 2009
sabato 5 settembre 2009
Scontrini farmacia: si cambia (era ora!)
La proroga del click day
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Arrivato con congruo anticipo. Meno male.
Comunicazione Enti Associativi (Modello EAS)
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Il modello deve essere presentato sia dagli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli costituitisi successivamente a tale data.
Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Sono parimenti esonerati dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.
L’onere della trasmissione è assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
mercoledì 5 agosto 2009
Compensazioni Iva - dal 2010 si cambia
Il dl 78/2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102/2009 (pubblicata in G.U. n. 179 del 4 Agosto 2009), introduce alcune importanti misure in materia di contrasto alle compensazioni indebite con effetto a partire dal 2010. Queste le novità:
per importi superiori a 10.000 euro la compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali potrà avvenire soltanto dopo che è stata presentata la dichiarazione o l'istanza attestante l'esistenza del credito;
per importi superiori a 15.000 euro la compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali potrà avvenire solo dopo che è stato apposto il "visto di conformità" sulla dichiarazione dalla quale risulta il credito (o dopo la sottoscrizione della medesima da parte dell'organo di controllo).
Per la compensazione di crediti annuali o infrannuali superiori a 10.000 euro si dovranno utilizzare sempre le procedure telematiche predisposte dall'Agenzia delle entrate.
Tra le altre novità vanno ricordate anche la soppressione del modello VR (sempre a partire dal 2010) e l'inasprimento delle sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (a partire dal 1° Luglio 2009 il pagamento della sanzione non potrà avvenire nella misura agevolata di un quarto della stessa).
In questo caso, come anche per molte altre disposizioni da subito in vigore contenute nel decreto, è necessario attendere interventi attuativi o di interpretazione: spetterà al direttore dell'Agenzia delle entrate fissare la disciplina di dettaglio relativa all'esecuzione dei rimborsi fiscali e stabilire le regole tecniche attraverso le quali i contribuenti possono trasmettere le richieste di compensazione.
(fonte www.ilgazzettiere.com Federico Greco)
Italia Oggi - 5 Agosto 2009, pag. 22 - Compensazioni Iva, basta fiducia.
Il Sole 24 Ore - 5 Agosto 2009, pag. 23 (Norme e Tributi) - Un decreto in 40 tappe. Antonio Criscione.
giovedì 30 luglio 2009
Proroga versamenti agosto 2009
Questa è la data a cui fare riferimento per i versamenti che erano in scadenza il 16 agosto 2009 e che risultano pertanto prorogati.
Riferimento: sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia dove è stato pubblicato il testo del D.P.C.M. 24 luglio 2009
Note: Il rinvio riguarda tutti i pagamenti con i Modelli F24, compresi quelli previdenziali, ma non riguarda la scadenza del 5 agosto 2009, quella che per intenderci è stata prorogata dal 16 luglio 2009.
sabato 18 luglio 2009
Pec - Lo stato dell'arte
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Appena sarà on line metterò il link con un update.
lunedì 13 luglio 2009
Estratto Conto su Equitalia
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Ad oggi sono attive le seguenti province: Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Como, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecco, Livorno, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pesaro e Urbino, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Venezia.
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Per accedere alla consultazione del proprio Estratto Conto occorrono le credenziali (nome utente e password) fornite dalla Agenzia delle entrate per l'accesso al "Cassetto Fiscale". Se non si è in possesso delle credenziali, queste potranno essere richieste direttamente all'Agenzia delle entrate, collegandosi al sito dell' Agenzia delle entrate ed alla voce Servizi telematici dove sarà possibile trovare tutte le indicazioni necessarie.
giovedì 9 luglio 2009
Clientela gratis nella costituzione degli studi associati
Commissione per messa a Disposizione di Fondi - CDF
sabato 4 luglio 2009
Annuario del contribuente
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Sono 193 pagine, dovrebbe esserci tutto: la prima cosa che ho guardato, nelle scadenze, è stata la pagina di luglio: la scadenza del 6 non c'è.
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Ogni commento (mio) è superfluo, se volete sfogarvi voi, accomodatevi ...
Compensazione e rateizzo adeguamento studi di settore
Software" fai da te" per le dichiarazioni fiscali
giovedì 2 luglio 2009
Posta Elettronica Certificata - Appunti sparsi
Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo
Scadenze:
Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.
Caratteristiche:
In caso di contenzioso è garantita l'opponibilità a terzi del messaggio.
Nelle ricevute è inserito un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni certificate.
La traccia informatica delle operazioni resta conservata dal gestore per 30 mesi e consente la riproduzione delle ricevute con lo stesso valore legale.
C'è inoltre la garanzia dell'identità del mittente e del destinatario che vengono certificati dagli enti gestori della Pec.
Vantaggi della Pec:
Chi può emettere la Posta Elettronica Certificata:
Abitudini da cambiare:
Difetti:
Come distinguo un messaggio di posta normale da uno di Posta Elettronica Certificata?
mercoledì 1 luglio 2009
Modello 770/2009 sempificato
giovedì 25 giugno 2009
5 per mille: scadenza del 30 giugno 2009
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Qua il link al fac simile della Dichiarazione sostitutiva che va spedita entro il 30 giugno 2009, e qua gli indirizzi tra cui trovare quello della sede competente (che se uno ha visto c'era pure la stampa dal programmino che serviva per creare il file).
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Dal sito dell'Agenzia delle Entrate:
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Adempimenti successivi all’iscrizione nell’elenco del volontariato
I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 giugno 2009 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
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Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.
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Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
sabato 20 giugno 2009
Studi di settore - Circolare
giovedì 18 giugno 2009
Rateizzazione dei versamenti da dichiarazioni 2009
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La variazione dell'interesse dal 6% al 4% è valida solo per le dichiarazioni presentate dal 1 luglio 2009.
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lunedì 15 giugno 2009
Fa caldo: compro (e detraggo) un condizionatore ...
venerdì 12 giugno 2009
Stretta sulle compensazioni - Conferenza stampa
giovedì 11 giugno 2009
Minimi - il saldo di imposta è rateizzabile
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Il saldo dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. L’Agenzia precisa – a differenza di quanto segnalato da un articolo di stampa - che per il versamento dell’imposta si applicano le disposizioni in materia dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 244/2007.
Pertanto, anche per il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo (codice tributo 1800), istituito con la risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, i sistemi di accoglimento delle deleghe F24, consentono l’indicazione delle informazioni sulle eventuali rateazioni nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. Come di prassi, nel caso di pagamento in unica soluzione nel campo viene indicato il valore “0101.
Entratel - nuove regole per utenti diversi dalle persone fisiche
mercoledì 10 giugno 2009
Click day prorogato al 14 settembre 2009
martedì 9 giugno 2009
Irap - Istanza rimborso telematica - 12 giugno 2009
Se non che, in data 5/6/2009, l'Agenzia delle Entrate pubblica il modello approvato per l'Istanza.
sabato 6 giugno 2009
Nuove scadenze di Unico 2009
venerdì 5 giugno 2009
Guida all'Ici
domenica 31 maggio 2009
Dichiarazione dei Redditi - Software per il "Fai da te"
giovedì 28 maggio 2009
Modello ICI - modulistica
Decreto 12.05.2009
Modello
Istruzioni
(dal sito www.finanze.gov)
martedì 26 maggio 2009
Codici di pagamento imposte MINIMI, per riallineamenti e rivalutazioni da anticrisi
Codice tributo a doppia valenza per i contribuenti minimi
E' "1800" il codice tributo che imprenditori e lavoratori autonomi aderenti al regime dovranno utilizzare sia per versare la loro imposta sostitutiva del 20% sia per utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza di ritenute subite.
Riallineamento delle divergenze Ias
Con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) sono state introdotte una serie di disposizioni con l'obiettivo di "rafforzare" la derivazione del risultato fiscale dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali da quello di bilancio. Il decreto "anticrisi" (Dl 185/2008) dà la possibilità agli Ias adopter di riallineare sia le divergenze che non si sarebbero manifestate se tali nuove regole fossero state applicate sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali sia quelle emerse in sede di first time adoption per effetto di quanto previsto dal primo decreto Ias relativamente a valutazione di beni fungibili ed eliminazione di ammortamenti, rettifiche di valore e fondi di accantonamento (Dlgs 38/2005, articolo 13, commi 2, 5 e 6).
In particolare, il Dl 185/2008 prevede diverse modalità di riallineamento delle divergenze esistenti al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in relazione alle quali la risoluzione 27/2009 ha istituito i seguenti codici tributo:
1817 - "Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008"
1818 - "Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS - Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008"
1819 - "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)"
1820 - "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali di cui all'art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 - Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)".
Termini: Il pagamento dei tributi deve avvenire in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il prossimo 16 giugno.
Riallineamento da operazioni straordinarie
Il decreto "anticrisi" offre anche l'opportunità di riallineare i maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività immateriali, attività finanziarie (immobilizzate e del circolante), rimanenze e crediti, emersi in seguito a conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni. Tre, a seconda delle attività, i codici tributo utilizzabili:
1821 - "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 - Maggiori valori attività immateriali"
1822 - "Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività"
1823 - "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 - Maggiori valori crediti"
Termini: Il versamento va effettuato in unica soluzione entro il termine fissato per il saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione.
Rivalutazione dei beni immobili d'impresa
I titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, compresi gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, possono rivalutare i beni immobili in proprietà, escluse le aree fabbricabili e quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, iscritti in bilancio sia nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 sia in quello successivo (Dl 185/2008, articolo 15, commi 16-23).
Nel caso si opti per dare rilevanza fiscale alla rivalutazione (necessaria per "minimi" e soggetti in contabilità semplificata), le previste imposte sostitutive vanno versate utilizzando i codici tributo:
1824 - "Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Maggiori valori dei beni"
1825 - "Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all'art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 - Saldo attivo".
Termini: Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate, di cui la prima entro la scadenza su indicata, le successive entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In tal caso, insieme alla rata vanno pagati anche gli interessi legali.
Estratto da a.d.p. Fiscooggi
lunedì 25 maggio 2009
Guida Bilancio Telematico e Atti
Pubblica anche la versione aggiornata del Prontuario per la presentazione degli atti telematici, qua.
sabato 23 maggio 2009
Nuove scadenze di Unico 2009
Questo post è superato da provvedimenti successivi. Per vedere le nuove scadenze clikkare qua
Le nuove scadenze aggiornate
Social network dei Responsabili Area IT - Cndcec
Studi di settore /Gerico
giovedì 21 maggio 2009
Nuovi Diritti Cciaa
Ravvedimento operoso - Pro memoria percentuali
ART. 16 - DL 185/08
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo";
b) al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c) al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".
martedì 19 maggio 2009
Facebook e il Garante
Oneri deducibili, parrucche
(rif. Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna in risposta a interpello - nota n. 009-19317/2009 del 29 aprile 2009)
Studi di settore / Parametri
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Degli Studi di settore neanche l'ombra ....
mercoledì 13 maggio 2009
Questionari Corte dei Conti - Bilancio di Previsione 2009
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Si trovano sul sito della Corte dei Conti clikkando qua.
Rivalutazione beni immobili
mercoledì 6 maggio 2009
CommercialistiSalerno.it
martedì 5 maggio 2009
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lunedì 4 maggio 2009
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martedì 28 aprile 2009
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Interessi Passivi
domenica 26 aprile 2009
730/2009, le risposte dell'Agenzia alle domande della Consulta dei caf
I Caf chiedono, l'Agenzia risponde sulla più popolare delle dichiarazioni: il 730.
Familiari a carico residenti all'estero: detrazione con autocertificazione
Il contribuente fiscalmente residente in Italia, che corrisponde assegni alimentari per sostenere i propri congiunti (a carico) residenti all'estero, può beneficiare delle detrazioni d'imposta previste per "altri familiari a carico", a condizione che sia in grado di provare, in caso di controllo, l'invio delle somme attraverso la documentazione bancaria o di diverso operatore finanziario. In ogni caso, in sede di dichiarazione, deve presentare un'autocertificazione.Dato residenza: le istruzioni non si cambiano
L'Agenzia specifica che nelle istruzioni del 730/2009 è prevista la facoltà per i Caf di richiedere al contribuente, con un documento a parte, i dati sulla propria residenza. Nessuna indicazione degli stessi nel frontespizio del modello o nel file di trasmissione se non c'è stato un cambio di residenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione.Detrazioni per la formazione dei docenti: interpretazione ampia
Le spese per l'autoaggiornamento e la formazione degli insegnanti (libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari) sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% calcolato su un massimo di 500 euro, con una dichiarazione del docente che attesti la loro riferibilità alla professione svolta, nonché la sua qualità di insegnante di ruolo o con incarico annuale. Le spese devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.Spese sanitarie: ora gli scontrini devono parlare
Niente detrazione per le spese mediche relative all'acquisto dei medicinali se le stesse non sono certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.
Detrazione canoni locazione: ok solo agli affitti nazionali
Il beneficio consistente nella detrazione del 19% dei canoni di locazione pagati, fino a un importo massimo di 2.633 euro, dagli studenti fuori sede non si estende ai contratti d'affitto di immobili situati all'estero, anche se l'agevolazione è stata allargata ad altre tipologie di contratti abitativi non contemplate nella norma di riferimento, la legge 413/1998.Sconto d'imposta per l'istruzione: pubblico e privato pari sono
Confermato che le spese per la frequenza di università private, che danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani, vanno commisurate all'importo massimo delle tasse stabilite dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente.
Previdenza complementare: l'accorgimento contro la doppia deduzione
Per evitare il rischio che le somme versate a forme pensionistiche complementari possano essere dedotte due volte, sia dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi, sia a monte dal datore di lavporo in diminuzione del reddito, l'Agenzia indica la modalità da seguire. Nell'ipotesi in cui il dipendente intenda portare in deduzione l'onere in sede di compilazione del modello 730, e questo non sia già stato sottratto dal reddito da parte del sostituto, l'interessato deve certificare tale ultima circostanza mediante annotazione, debitamente firmata, sul documento di spesa.
Paola Pullella Lucano da fiscooggi
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