Con un comunicato dell'Agenzia delle Entrate, presente sul sito dell'Agenzia e datato 23 luglio, ma che non ho visto in piattaforma Entratel, si avvisa che:
Per cause non dipendenti dall’Agenzia delle Entrate, il servizio di assistenza telefonica per il canale Entratel (848836526) è momentaneamente sospeso. In attesa che venga ripristinata la sua funzionalità, l’Amministrazione ha adottato un piano straordinario per garantire l’assistenza agli utenti su tre fronti:
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attivazione di un nuovo numero di assistenza telefonica da parte di Sogei che sarà reso noto nella giornata di lunedì prossimo;
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potenziamento dell’attività dei Cam (Centri di assistenza multicanale) al numero 848800444 - opzione 1 assistenza con operatore - opzione Area Tematica;
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creazione di una casella di posta elettronica funzionale dedicata dc.sac.assistenzaentratel@agenziaentrate.it dove inviare i propri quesiti.
(giusto perchè siamo in scadenza... e poi notavo che da venerdì la piattaforma Entratel non elabora più le ricevute che sono in stand by .... mah)
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domenica 25 luglio 2010
martedì 22 giugno 2010
Entratel .. e i file ASS
Stamattina c'era un file nuovo nella mia piattaforma Entrate, un file ASS ... qualcosa.
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L'ho scaricato, aperto con la psw ma, siccome non si apriva, l'ho parcheggiato un attimo.
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Poco fa ho ricevuto una mail di un collega che mi segnalava che non è proprio così intuitivo aprire e capire di cosa si tratta, quindi ci ho lavorato e ora vi giro cosa ne ho capito:
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Sul sito dell'Agenzia è riportato che si tratta di
21-06-2010 - Anomalie riscontrate nel triennio 2006, 2007 e 2008 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
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Con tutte le belle istruzioni per leggerlo. Io ci avrei capito poco.
Comunque, se vi interessa, ho fatto così:
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Ho salvato il file, aperto la ricevuta che mi ha creato un file .rel nella cartella Entratel/Documenti/Ricevute
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Ho selezionato il file da aprire con il programma da associare WordPad e ho finalmente letto l'avviso di anomalia.
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Ve la lascio qui, dovesse servire :)
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lunedì 7 giugno 2010
Bonifici a professionisti: quando si tassa
E finalmente ce l'hanno detto (o confermato).
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Il professionista paga le imposte quando incassa il compenso. E questo vale, a cavallo d'anno, se il cliente esegue il bonifico, per esempio nel 2009, e il professionista riceve l'accredito, per esempio nel 2010.
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E' la prima volta che l'Agenzia specifica questo aspetto che, pare, ha dato corso a notevole contenzioso e lo ha fatto nel corso della Diretta Map.
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L'Agenzia parla di "data disponibile", ovvero il giorno a partire dal quale la somma di denaro può effettivamente essere utilizzata.
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La "chicca" è che se il cliente, per tornare all'esempio di prima, paga nel 2009, dovrà effettuare la trattenuta nel 2009 con conseguenze valutazione dei termini di versamento e dichiarazione, con conseguenti disallineamenti.
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Il mio parere? Con 365 giorni a disposizione, ma bisogna proprio mandare i bonifici a capodanno?
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Manovra Finanziaria - Limiti al contante
La Manovra Finanziaria prevede il divieto di trasferimento di denaro contate, libretti postali e bancari o titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 Euro
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La novità è in vigore dal 31 maggio 2010.
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Anche il ricorso frequeste o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se inferiori a 5.000 Euro, verrà valutato come elemento di sospetto.
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La soglia di limitazione del contante passa da 12.500 a 5.000 Euro, e, ovviamente, non è possibile il trasferimento frazionato "al caso".
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La novità è in vigore dal 31 maggio 2010.
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Anche il ricorso frequeste o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se inferiori a 5.000 Euro, verrà valutato come elemento di sospetto.
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La soglia di limitazione del contante passa da 12.500 a 5.000 Euro, e, ovviamente, non è possibile il trasferimento frazionato "al caso".
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sabato 5 giugno 2010
Autotrasporto - Conferma delle agevolazioni
Con comunicato del 24 maggio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, sono state riconfermate le agevolazioni all'autotrasporto.
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In pratica:
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In pratica:
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1) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
1) le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2010, fino ad un massimo di euro 300 per ciascun veicolo (mediante compensazione in F24), le somme versate nel 2009 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
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2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La
deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
2) per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (ai sensi dell’articolo 66, comma 5, primo periodo,
del TUIR), per il periodo d’imposta 2009, nelle seguenti misure:
- 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La
deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni
confinanti;
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.
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