giovedì 18 giugno 2009

lunedì 15 giugno 2009

Fa caldo: compro (e detraggo) un condizionatore ...

Comincia il caldo, e magari si pensa di prendere quel condizionatore che fino a due giorni fa sembrava tanto inutile.
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C'è la possibilità, per chi lo acquistasse, di portarlo in detrazione utilizzando il "famoso" 55%.
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Il condizionatore deve essere munito di pompa di calore, quindi attenzione al tipo che si va ad acquistare se si vuole usufruire del beneficio fiscale.
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Occorre poi procedere con l'istruzione della pratica per le Agevolazioni Fiscali sul risparmio energetico (qua la Guida dell'Agenzia delle Entrate) e quindi, indicativamente:
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- prima dei lavori di installazione si invia la prescritta comunicazione, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, al Centro operativo di Pescara, utilizzando lo specifico modello disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate. La comunicazione, a pena di inammissibilità ai benefici, deve precedere i lavori di installazione, mentre il condizionatore può essere acquistato anche prima.

- procedere al pagamento con bonifico bancario dal quale risulino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato

- richiedere all'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico

- controllare che in fattura sia indicato sulla fattura il costo della manodopera.
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Buon fresco!

venerdì 12 giugno 2009

Stretta sulle compensazioni - Conferenza stampa

Questa cosa mi mette i brividi ... non so perchè mi viene in mente quella norma, mai attuata, della richiesta preventiva per rimborsi oltre i 10.000 Euro: siccome l'ho proprio persa di vista, qualcuno mi conferma che era stata cancellata e che non era lì, in stand by?

giovedì 11 giugno 2009

Minimi - il saldo di imposta è rateizzabile

Lo dice un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2009.
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Il saldo dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi è rateizzabile. L’Agenzia precisa – a differenza di quanto segnalato da un articolo di stampa - che per il versamento dell’imposta si applicano le disposizioni in materia dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall’articolo 1, comma 105, della legge 244/2007.
Pertanto, anche per il codice tributo da utilizzare per il versamento del saldo (codice tributo 1800), istituito con la risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, i sistemi di accoglimento delle deleghe F24, consentono l’indicazione delle informazioni sulle eventuali rateazioni nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”. Come di prassi, nel caso di pagamento in unica soluzione nel campo viene indicato il valore “0101.