giovedì 30 luglio 2009

Proroga versamenti agosto 2009

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20 agosto 2009


Questa è la data a cui fare riferimento per i versamenti che erano in scadenza il 16 agosto 2009 e che risultano pertanto prorogati.

Riferimento: sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia dove è stato pubblicato il testo del D.P.C.M. 24 luglio 2009

Note: Il rinvio riguarda tutti i pagamenti con i Modelli F24, compresi quelli previdenziali, ma non riguarda la scadenza del 5 agosto 2009, quella che per intenderci è stata prorogata dal 16 luglio 2009.

sabato 18 luglio 2009

Pec - Lo stato dell'arte



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La Commissione di Area IT - Normativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha come consigliere di riferimento Claudio Bodini e che ho l'onore di presiedere, ha terminato e consegnato uno studio sullo Stato dell'Arte della Pec all'interno della categoria dei Dottori Commercialisti
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Su "Il Sole 24Ore" di oggi c'è un articolo di presentazione che riassume i contenuti.
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Per questo lavoro devo ringraziare i colleghi di commissione che mi hanno aiutato e sopportato, Nicola Cavallini, Salvatore De Benedictis, Alberto Maugeri, Daniele Tumietto, ma soprattutto Paola Zambon, che ha messo la sua compentenza e il suo entusiasmo a nostra disposizione.
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Appena sarà on line metterò il link con un update.

lunedì 13 luglio 2009

Estratto Conto su Equitalia

Sul sito di Equitalia è possibile controllare la situazione debitoria relativa a cartelle esattoriali, avvisi di pagamento e, inoltre, visualizzare lo storico dei documenti saldati, sgravati, quelli ancora da pagare in tutto o in parte. Tali documenti partono dall’anno 2000.
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Ad oggi sono attive le seguenti province: Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Caserta, Catanzaro, Como, Forlì-Cesena, Grosseto, L'Aquila, Latina, Lecco, Livorno, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Pesaro e Urbino, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Siena, Venezia.
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Per accedere alla consultazione del proprio Estratto Conto occorrono le credenziali (nome utente e password) fornite dalla Agenzia delle entrate per l'accesso al "Cassetto Fiscale". Se non si è in possesso delle credenziali, queste potranno essere richieste direttamente all'Agenzia delle entrate, collegandosi al sito dell' Agenzia delle entrate ed alla voce Servizi telematici dove sarà possibile trovare tutte le indicazioni necessarie.
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giovedì 9 luglio 2009

Clientela gratis nella costituzione degli studi associati

Tutti a dire che il futuro è nell'aggregazione, che bisogna andare avanti, unirsi, mettere insieme le professionalità, anche se poi, in una nazione che possiede il più alto numero percentuale di opere d'arte al mondo, un paese di individualisti, non capisco dove siano le premesse per mettersi insieme ...
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Ora arriva un "incentivo", dalla Risoluzione 177/E del 9 luglio 2009: costituisci uno studio associato portando la clientela ma non te la fai "pagare"? E non te la farai pagare nemmeno quando uscirai? Ci saranno quote differenziate ma solo in relazione al differente "peso" dovuto da clientela , espeerienza e capacità?
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L'apporto di clientela, in questo caso specifico trattato (leggere bene la risoluzione), è operazione fiscalmente irrilevante.
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Commissione per messa a Disposizione di Fondi - CDF

Date un occhio alle comunicazioni arrivate dalle banche tra fine maggio e giugno 2009, nelle quali grazie alla "trasparenza", le banche comunicano che è stata abolita la commissione di massimo scoperto.
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Sembrerebbe una vittoria del Decreto anti crisi, per aiutare le imprese in difficoltà.
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Sembrerebbe, dico, perchè nella stessa comunicazione, le banche comunicano di applicare la Commissione per messa a Disposizione di Fondi (CDF).
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Ora, ben bene non ho nemmeno capito come funzionerebbe, ma pare proprio che venga applicata sia sull'utilizzo di scoperto o sconfinamento, sia sull'importo non effettivamente utilizzato.
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Tanto per fare un esempio, nel caso estremo di un cliente di banca con il conto in attivo e la disponibilità di un affidamento (che quindi non utilizza), paga comunque la CDF, per il solo fatto che la banca tenga a disposizione quella somma.
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Insomma, diamo un occhio, vah, che a settembre potrebbero esserci sorprese ...
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sabato 4 luglio 2009

Annuario del contribuente

Definito da Fiscooggi la "Bussola del Fisco", si trova clikkando qua.
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Sono 193 pagine, dovrebbe esserci tutto: la prima cosa che ho guardato, nelle scadenze, è stata la pagina di luglio: la scadenza del 6 non c'è.
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Ogni commento (mio) è superfluo, se volete sfogarvi voi, accomodatevi ...

Compensazione e rateizzo adeguamento studi di settore

Adesso le novità arrivano con Comunicato stampa ...(sic!):
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- Comunicato stampa del 2.07.2009 sul rinvio al 2010 per la nuova procedura sulle compensazioni (che, se no, a parte l'ingiustizia di chi aveva già compensato, c'era veramente da diventare pazzi...)
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- Comunicato stampa del 2.07.2009 sulla possibilità di rateizzare il versamento iva da adeguamento già dal 6.07.2009 (anni che lo chiedevamo, anni, e arriva 4 giorni prima di una scadenza...)
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Oggi sono polemica, lo so ..

Software" fai da te" per le dichiarazioni fiscali

Per chi desiderasse farsi da se la dichiarazione dei redditi, che sia persona fisica, società o ente, oppure per le società che volessero preparare e presentare in proprio tutte le dichiarazioni fiscali di questo periodo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è da ieri disponibile tutta la serie completa dei software per predisposizione e consegna in via telematica.
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Si trovano clikkando qua.

giovedì 2 luglio 2009

Posta Elettronica Certificata - Appunti sparsi

Lascio qua due appunti sparsi per una ricerca che sto preparando. Restano di pro memoria per me, e per chi passa, sperando in qualche scambio di opinione costruttivo.
Per capirsi: La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.
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Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.
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Nello specifico: Articolo 16, commi da 6 a 9:

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo

Scadenze:

Immediato, quindi già in corso: Pubbliche Amministrazioni
29.11.2008 - Nuove imprese societarie che devono fornirsi di Pec all'atto dell'iscrizione
29.11.2011 - Imprese societarie già iscritte alla data del 29.11.2009
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29.11.2009 - Obbligo per i professionisti di dotarsi di indirizzo di Posta Elettronica Certificata e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza

Gli effetti: La Pec funziona tecnicamente in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Si supera il fattore debole della posta elettronica "normale", nei contesti nei quali occorre fornire una prova opponibile della consegna del messaggio.

La posta ordinaria sta alla posta elettronica, come la raccomandata con ricevuta di ritorno sta alla Posta Elettronica Certificata.

Caratteristiche:

E' garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
In caso di contenzioso è garantita l'opponibilità a terzi del messaggio.
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Cosa vuol dire "certificata":
Il gestore del servizio rilascia al mittente una serie di ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Nelle ricevute è inserito un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni certificate.

In caso di errore in qualsiasi fase del processo è fatto obbligo ai gestori di inviare appositi avvisi.

La traccia informatica delle operazioni resta conservata dal gestore per 30 mesi e consente la riproduzione delle ricevute con lo stesso valore legale.

C'è inoltre la garanzia dell'identità del mittente e del destinatario che vengono certificati dagli enti gestori della Pec.

Vantaggi della Pec:

- Semplicità di archiviazione, senza necessità di utilizzo di archivio cartaceo;
- Semplicità di ricerca, nell'ambito dell'archivio informatico;
- Possibilità di inviare qualsiasi formato elettronico con le garanzie fornite dalla Pec;
- La Pec si consulta ovunque, è sufficiente una connessione e un qualsiasi computer;
- Sostituzione della posta cartacea nei rapporti con clienti, fornitori e terzi, soprattutto in grosse aziende dove il canale postale è particolarmente elevato;
- vantaggio economico per la diminuzione dei costi relativi al materiale, alle spese postali, archiviazione e risorse umane;
- convocazioni di assemblee, consigli ed eventuali riunioni;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione delle gare di appalto;

Chi può emettere la Posta Elettronica Certificata:

Qua il link all'elenco dei gestori riportato dal sito del Cnipa.

Abitudini da cambiare:

Le mail ricevute nella casella di Posta Elettronica Certificata hanno valore legale. Dalla data in cui vengono rievute decorrono i termini di notifica.
E non si può dire che la posta non è stata ricevuta solo perchè non è stata letta.
Sarà necessario pertanto verificare almeno quotidianamente i messaggi pervenuti, o, eventualmente, chiedere al fornitore di Pec di attivare uno di quei sistemi di alert (per esempio l'invio di un sms) che agevoli in questo compito.

Difetti:

La Pec ha inglobato tutti i difetti della raccomandata con ricevuta di ritorno: certifica l'invio, certifica l'avvenuta consegna ma non certifica i contenuti del messaggio.
La Pec non è uno standard internazionale ma un insieme di regole italiane

Come distinguo un messaggio di posta normale da uno di Posta Elettronica Certificata?

Il messaggio mi arriva all'interno di una Busta di Trasporto, un messaggio che contiene il messaggio originale; contiene i dati di certificazione del gestore, la firma del gestore, la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto.

mercoledì 1 luglio 2009

Modello 770/2009 sempificato

Scadenza: 31 luglio 2009
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Le istruzioni dal sito dell'Agenzia delle Entrate: qua
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La modulistica: qua
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Il commento: ... no, perchè in tutto questo casotto di scadenze, meglio dirsele due volte le cose ...