martedì 31 marzo 2009

Il Red adesso è vincolante. - Niente prestazioni a chi omette la comunicazione.

Con nota operativa n. 15 l'Inpdap informa i pensionati dell'invio, da parte dell'Istituto, di apposite raccomandate a/r recanti chiarimenti sull'avvio del nuovo regime introdotto dal dl n. 207/2008 (c.d. milleproroghe).La novità principale è caratterizzata dall'attribuzione di un carattere vincolante alla comunicazione Red ai fini della corresponsione delle prestazioni legate al reddito dei percettori (es. pensione di reversibilità, assegno nucleo familiare, quattordicesima, integrazione al minimo eccetera). La comunicazione reddituale deve essere effettuata, perentoriamente, entro il 30 giugno di ogni anno e l'omissione della stessa comporta la sospensione, ad opera dell'Istituto di previdenza, della relativa prestazione a partire dal successivo mese di ottobre. Il pensionato può, tuttavia, presentare il Red/2009 entro il 30 giugno 2010 e la prestazione è ripristinata a partire dal mese seguente a quello della comunicazione; trattasi, in sostanza, di una forma di ravvedimento operoso. Però, decorso inutilmente anche questo termine, la prestazione può essere ripristinata solo dopo aver presentato la comunicazione reddituale, ma senza la corresponsione degli arretrati.Comunque, i soggetti che al 30 giugno di ciascun anno non abbiano ancora inviato la comunicazione Red, riceveranno, nel mese di Luglio, una nuova lettera raccomandata; poi, a Settembre, l'Inpdap procederà con la rielaborazione delle prestazioni e con il computo dell'eventuale debito in capo ai pensionati, sia per coloro che avranno inviato la comunicazione che per quelli che non lo avranno fatto. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la decurtazione della prestazione avverrà considerando in via presuntiva la fascia di reddito più elevata.
Italia Oggi - 31 Marzo 2009, pag. 36 - Il Red adesso è vincolante. Daniele Cirioli.
Il Sole 24 Ore - 31 Marzo 2009, pag. 33 (Norme e Tributi) - Appello Inpdap per i redditi 2008. Maria Rosa Gheido.

Quote srl, da oggi si paga dazio.

Scatta la sanzione per mancata comunicazione dei trasferimenti. Da oggi, 31 Marzo 2009, la comunicazione nel Registro delle Imprese del trasferimento delle quote, da parte di amministratori di s.r.l. e di società consortili a responsabilità limitata, non gode più dell'agevolazione fiscale relativamente all'imposta di registro e di segreteria, oltre dell'applicazione delle sanzioni per il ritardo nell'adempimento. Infatti, è previsto il pagamento dell'imposta di registro e di segreteria e l'applicazione di una sanzione pecuniaria che può variare da € 206 a € 2.064, in caso di mancato pagamento. La relativa dichiarazione deve essere presentata dagli amministratori esclusivamente per via telematica, utilizzando la firma digitale, ex art. 31, comma 2, L. 340/200.
Italia Oggi - 31 Marzo 2009, pag. 35 - Quote srl, da oggi si paga il dazio. Giuseppe dell'Aquila.

lunedì 30 marzo 2009

Echi dal Congresso: il discorso di apertura

Avrei voluto embeddare qua il magnifico discorso di apertura di Claudio Siciliotti, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
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Ma il sito non lo permette: ho chiesto informazioni ma sto aspettando risposta.
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E' un vero peccato, perchè in "era geologica 2.0" è bello aprire un blog e trovare un video già bello e pronto, perchè la comunicazione di una immagine, anche se statica, è molto più potente di tre parole scritte in colore diverso per un link.
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Ma mi fido di chi legge, della sua pazienza, e lo invito a clikkare qua, e poi qua, e ad ascoltare un discorso coraggioso, che guarda avanti, ottimista ma non senza essere realista.
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Un discorso che, alla fine, vedeva la sala in piedi, unita, ad applaudire.

domenica 29 marzo 2009

Nuovo Modello iva per credito trimestrale

E' stato reso disponibile il nuovo modello Iva TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Il modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2009, ovvero a partire dal 1 aprile.

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai contribuenti che hanno realizzato, nel corso del trimestre, un’eccedenza d’imposta detraibile di importo superiore a 2.528,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

sabato 28 marzo 2009

Schede carburante inattendibili? Niente detrazione

Illegittima la detrazione dei costi sostenuti dall’azienda per le schede carburante evidentemente inattendibili perché sproporzionate al tipo di attività e al parco macchine.
Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza 7272 del 26 marzo 2009, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.

fonte: cassazione net

venerdì 27 marzo 2009

Parere dei Revisori al Consuntivo 2008 degli Enti

Pubblicato lo schema di parere dell'Organo di Revisione al Consuntivo 2008 degli Enti Locali.
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Si trova sul sito del Cndcec, clikkando qua.

martedì 24 marzo 2009

Nullo l’avviso di accertamento Irpef senza aliquota

È nullo l’avviso di accertamento Irpef che non contiene l’aliquota precisa. L’indicazione di quella minima e massima non è sufficiente.
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Lo ha ribadito la Cassazione che, con la sentenza n. 6609 del 19 marzo 2009, ha accolto il ricorso di una contribuente rafforzando un filone giurisprudenziale non sempre uniforme sul punto.

Un nuovo autore per Tax Appeal: FRANCO VITO





Da guest blogger a blogger.
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Vi presento Francesco Vito, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, di cui è anche Vice-Presidente.
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Ci siamo conosciuti in rete, apprezzati e stimati da subito.
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Ci siamo incontrati a Torino, al Primo Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti, un luogo dove non si va solo a passare il tempo o a sentire cosa si dice, ma un luogo dove nascono collaborazioni, rete, amicizie.
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Franco Vito da oggi diventa autore di Tax Appeal e io sono orgogliosa di condividere questo spazio con lui.

martedì 17 marzo 2009

L'abolizione del Libro Soci tenuto dalle Srl e in nuovi adempimenti presso il Registro delle Imprese

I PUNTI SALIENTI DELLA NUOVA NORMATIVA
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E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, la legge 28 gennaio 2009, n. 2: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
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Numerose sono le novità introdotte dalla legge di conversione del "decreto anticrisi".Ci limitiamo, per ora, a segnalare quelle proposte dai commi dal 12-quater al 12-undecies dell'art. 16, nei quali si prevede:1. la soppressione dell’obbligo della tenuta del libro soci per le Srl (comma 12-septies); 2. la soppressione dell’obbligo di deposito (o di conferma) dell’elenco dei soci presso il Registro delle imprese, in concomitanza con il deposito del bilancio d'esercizio (comma 12-octies).
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Queste nuove disposizioni (che modificano gli articoli 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis e 2479-bis C.C.) entreranno in vigore il 30 marzo 2009. Entro tale data, gli amministratori delle Società a responsabilità limitata (SRL) e delle Società Consortili a responsabilità limitata (SCRL) dovranno depositare, presso il Registro delle imprese, una dichiarazione per integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del libro soci, in particolare per comunicare il domicilio e l'importo di quota versata relativa a ciascun socio.Tale adempimento sarà esente da ogni imposta e tassa.Il nuovo impianto normativo non si applica alle società cooperative che adottano la forma della Srl.
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GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA NUOVA NORMATIVA E LA FUNZIONE PUBBLICITARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
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Secondo il Sole 24 Ore, l'abrogazione del libro soci e dell'elenco soci annuale delle SRL (anche nella forma consortile), comporta l'eliminazione di circa un milione di adempimenti (su base annua) a carico delle imprese e una maggior chiarezza e uniformità della fonte informativa dello status di socio di SRL anche ai fini endosocietari. L'attuale duplicazione tra elenco soci annuale (che dovrebbe corrispondere al libro soci) e i trasferimenti (per atto tra vivi e mortis causa) iscritti (ex art. 2470 C.C.) ha generato frequenti casi di disallineamento con conseguente incertezza del quadro informativo. L'integrazione nel Registro imprese sgombra il campo da incertezze, ma richiede una ben più rilevante consapevolezza e attenzione da parte degli amministratori e dei professionisti nelle dichiarazioni relative alle vicende dei soci di Srl in quanto idonee a incidere direttamente nell'esercizio dei diritti amministrativi correlati alla partecipazione (tra i quali l'intervento in assemblea e il voto).
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Con la soppressione dell’iscrizione del trasferimento nel libro soci e del conseguente effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, la nuova disciplina prevede solo due momenti del procedimento e cioè: 1) il trasferimento della quota di SRL tramite atto notarile o con la nuova procedura di cui all’art. 36 , comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e 2) la successiva iscrizione nel Registro delle imprese, la quale produrrà effetto anche di fronte alla società.
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Con la soppressione del libro dei soci per le SRL (anche nella forma consortile - SCRL), si attribuisce di fatto al Registro delle imprese pieno valore, non solo presso i terzi, ma anche nei riguardi della società.
Il trasferimento delle quote di SRL ha effetto di fronte alla società, non più dal momento dell’iscrizione dell’acquirente a libro soci, bensì dal momento del deposito dell’atto di cessione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2470 C.C.).
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Il nuovo impianto normativo - come sottolinea Unioncamere - fa emergere una nuova funzione del Registro delle imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, quanto “costitutiva” dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti amministrativi (ad esempio: di intervento di voto) correlati alla titolarità della partecipazione.
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Nel caso di espropriazione delle quote di Srl, viene di fatto soppresso l’obbligo per gli amministratori di procedere senza indugio ad iscrivere a libro soci il pignoramento della partecipazione; è sufficiente quindi ora la notificazione al debitore ed alla società e la successiva iscrizione del pignoramento nel Registro delle Imprese (art. 2471 C.C.).Nel caso di cessione di quote di Srl “non liberate” (ossia quanto il capitale non è interamente versato), l'alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente per i versamenti ancora dovuti per il periodo di tre anni dalla data dell’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese e non più dalla data di iscrizione a libro soci (art. 2472 C.C.).
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ADEMPIMENTI PER "ALLINEARE" I DATI DEL REGISTRO IMPRESE CON QUELLI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI
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Per quanto riguarda l'abolizione del libro soci delle SRL si tratta di una novità rilevante contenuta nei commi dal 12-quater al 12-undecies, del medesimo articolo 16.In particolare, il comma 12-undecies dell’articolo 16 pone, a carico degli amministratori, l’obbligo di inviare al Registro delle imprese una apposita dichiarazione con la quale integrare le risultanze del Registro stesso con quelle del libro soci.
Unioncamere, per garantire una uniforme attuazione di questa nuova disposizione, con la Circolare del 11 febbraio 2009, Prot. 2453, ha dettato alcune linee guida, che si possono riassumere nei seguenti cinque punti.
1. La comunicazione prevista dal comma 12-undecies dovrà, in ogni caso, essere effettuata:
a) per via telematica,
b) mediante l’utilizzo della firma digitale.
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2. In attesa di una nuova modulistica che integri, nelle informazioni iscritte nel Registro delle imprese, anche quei dati oggi presenti nel libro soci e non previsti tra le notizie acquisite in detto Registro, per tale dichiarazione va utilizzata la modulistica attualmente uso, e, nella fattispecie, il modello INTERCALARE S, da allegare al MODELLO B, riportando nel QUADRO NOTE (senza quindi utilizzare il “modello Note”) una dichiarazione del seguente tenore: “Trattasi di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 16, comma 12-undecies, della legge 28 gennaio 2009, n. 2”.In questo modo il Registro delle Imprese acquisirà la compagine sociale accompagnata da ulteriori informazioni che, a seguito dell’abolizione del libro soci, devono ora essere acquisite nel Registro stesso (domicilio di ciascun socio e i versamenti delle singole quote).
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3. La dichiarazione va presentata entro il 30 marzo 2009, senza il pagamento di alcun diritto di segreteria alla Camera di Commercio e dell’imposta di bollo.
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4. Nel caso la comunicazione venga effettuata oltre il termine sopraindicato, oltre ad incorrere nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 C.C. (412,00 euro per ogni componente l'organo amministrativo), si perdono tutti i benefici previsti dalla norma in questione e quindi dovranno essere pagati sia i previsti diritti di segreteria (30,00 euro) che l’imposta di bollo (65,00 euro).
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5. Il Registro delle imprese si dovrà limitare ad un controllo formale delle pratiche senza esaminare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla composizione sociale dichiarata.
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MANUALI OPERATIVI E RIFERIMENTI
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Manuale operativo di UnioCamere
Al fine di agevolare il corretto utilizzo della modulistica per l'invio della pratica telematica è stato predisposto da UnioCamere un primo manuale operativo dal titolo "Manuale operativo per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci (art. 16, comma 12-undecies, Legge 28 gennaio 2009 n. 2)".Dopo una prima versione 1.00 del 4 marzo 2009, è stata pubblicata la versione 1.01 del 12 marzo 2009.Tale manuale contiene le istruzioni operative da seguire utilizzando la nuova versione del software FedraPlus 6.1.0, disponibile dal 16 marzo.. Se vuoi scaricare il manuale aggiornato al 12 marzo 2009, clicca QUI http://www.commercialisti.messina.it/privato/allegati/cmfile01448.pdf
Manuale operativo della Camera di Commercio di TORINO
Segnaliamo un'altra GUIDA, predisposta dalla Camera di Commercio di TORINO, dal titolo "Società a Responsabilità Limitata DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ex art. 16, comma 12-undecies, Legge n. 2/2009"..
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(Franco Vito per Alpe)

lunedì 16 marzo 2009

Un filtro da notai e consulenti. - Notai e consulenti del lavoro diventano filtri antiriciclaggio

Il ministero dell’economia e il ministero della giustizia hanno firmato due decreti con i quali “hanno riconosciuto a notai e consulenti la facoltà di essere loro i riceventi delle segnalazioni antiriciclaggio per i loro iscritti”.
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Tale possibilità era stata già riconosciuta dal decreto legislativo n. 231 del 2007, che recepiva la terza direttiva in tema di antiriciclaggio. L’art. 43 di detto decreto disciplina le modalità di segnalazione sospetta. In particolare i professionisti possono trasmettere la segnalazione alla Uif o agli ordini professionali, i quali hanno la possibilità di ricevere dai propri iscritti la segnalazione di operazione sospetta.
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Conseguentemente al decreto del ministero dell’economia e delle finanze, gli ordini, dopo aver ricevuto la segnalazione, devono trasmetterla per intero all’Uif, privandola del nominativo del segnalante e custodendo essi stessi tale nominativo.
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(Lara Torizzo di ilgazzettiere.com)
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Segnalato da Franco Vito per Alpe

Fa reato il professionista che giura il falso per difendere un cliente, avrebbe dovuto astenersi

Stretta della Cassazione sul segreto professionale.
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Rischia una condanna per falsa testimonianza il professionista che mente per difendere un cliente anche quando non è stato avvertito dal giudice che poteva astenersi. Infatti spetta a lui “conoscere i propri doveri deontologici e giuridici”.
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Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9866 del 4 marzo 2009, ha riaperto il caso di un avvocato che era stato assolto dalle accuse di falsa testimonianza perché, in un processo civile, per difendere una cliente aveva mentito invece di astenersi.
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(Franco Vito per Alpe)

FRANCO VITO - guest blogger di Tax Appeal

Conosco Franco Vito da qualche mese, ma conosco le circolari che prepara per conto di Alpe (dove ricopre il ruolo di Segretario) da molto più tempo.
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Franco è un collega commercialista iscritto all'Ordine di Messina, dove ha incarico come Vice-Presidente, ed è iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
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Ha un modo di spiegare i concetti fiscali, contabili e affini che è molto simile al mio: spesso mi ritrovo nel suo modo di vedere la professione.
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A Torino abbiamo parlato di rete, di blog, e gli ho chiesto di poterlo ospitare in questo spazio, come guest blogger, per mettere a disposizione di chi passa di qui le circolari che produce pressoché quotidianamente.
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Ha accettato con entusiasmo, e io sono più entusiasta di lui.
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Per cui, da oggi, inauguriamo la nostra collaborazione.
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Grazie Franco!

lunedì 9 marzo 2009

Aperitivo "Io sono su Facebook" - il badge e le ultime news


Forse avete ancora in mente quei commercialisti tutti cravatta, doppiopetto e tajiuerino?
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Non è così! Qua procedono i preparativi per l'aperitivo di "Io sono su Facebook".
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Questo il badge (grazie Fabio!) che mette insieme le nostre due anime: la rete e il nostro simbolo di categoria.
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Ne stamperemo un certo numero per chi si è iscritto all'evento. Dove? Ma su Facebook! (dove si trovano anche tutte le info).

domenica 8 marzo 2009

20 anni

8 marzo 1989 - mercoledì
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Era il primo giorno di lavoro da "autonoma", nel mio nuovo piccolo ufficetto in due minuscoli locali.
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Di quel posto ricordo tante notti insonni, tante quante valgono la "matricola" da pagare per chi decide di lavorare in proprio, e tanti tramonti, che la sera riempivano la mia finestra come un quadro di un pittore che avrebbe vinto qualsiasi mostra.
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Non ricordo come fossi vent'anni fa, il tempo davvero porta via tante cose con il suo scorrere.
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Ricordo l'entusiasmo, il timore, un esame di abilitazione ancora da affrontare e per il quale mi stavo preparando.
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Ricordo ancora di avere scelto proprio l'8 marzo per il primo giorno di apertura dell'ufficio, perchè il periodo era quello, e anche la scelta del giorno aveva un significato particolare.
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La mia nonnetta lavorava in fabbrica, mia mamma aveva cominciato a lavorare all'età di 14 anni (e, per inciso, non ha ancora smesso), ed avevo due generazioni di impegno da onorare.
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Non avrei pensato che vent'anni passassero tanto in fretta, e che oggi mi sarei trovata a fare una piccola sosta per guardare un attimo indietro ...
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... ma un attimo solo, pronta subito a ripartire.

giovedì 5 marzo 2009

Congresso Nazionale - Aperitivo "Io sono su Facebook"

Sono su Facebook, da tempo immemore (credo ottobre o novembre 2007), dal tempo in cui su Facebook eravamo in quattro gatti di italiani.
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Da qualche mese siamo aumentati, e, cosa che trovo bellissima, sono diventati tantissimi anche i colleghi di Ordine che si iscrivono e con i quali comincio a conoscermi.
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La prossima settimana ci sarà il Primo Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a Torino.
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E ho pensato che sarebbe bello conoscere "fuori dalla rete" i colleghi che incontro su Facebook: lanciata l'idea, con l'appoggio più che morale di Franco Vito di Alpe, contattata la Direttrice dell'Ordine di Torino, ho avuto il contatto con due colleghi dell'Unione Giovani di Torino che mi stanno dando una mano nella parte logistica (ricerca di location essenzialmente).
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Creato l'evento su Facebook, ora non resta che fare girare un po' la voce.
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Se sei collega, vieni a Torino e sei iscritto a Facebook clikka qua